Lo Statuto


STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita una associazione fra gli spedizionieri doganali del Friuli – Venezia Giulia, anche definiti doganalisti ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 213/2000, con la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA”.

Art. 2

L’associazione ha sede in Trieste in quanto capoluogo della Regione Friuli – Venezia Giulia e può attivare sezioni con competenza circoscrizionale.

L’associazione ha carattere apolitico e durata illimitata.

L’associazione aderisce all’ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali.

L’adesione all’ANASPED non vincola né tantomeno esclude l’associazione dalla possibilità di interrompere detta adesione, ovvero di aderire ad altre organizzazioni o partecipare a consorzi o altre attività, per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

L’associazione ha per scopo l’intervento nelle questioni afferenti agli spedizionieri doganali ed in particolare si propone:

a)la tutela morale e materiale degli associati, promuovendo in particolare anche la tutela e l’assistenza dei propri soci presso l’albo professionale;

b)rappresentare la categoria in sede regionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private;

c)promuovere e mantenere, in sede regionale, rapporti ed intese con uffici, enti ed associazioni che interessano direttamente o indirettamente la categoria;

d)provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria presso il consiglio direttivo dell’ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali – e presso gli enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, o sia richiesta ed ammessa;

e)esercitare tutte quelle funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti, o disposizioni delle autorità competenti;

f)promuovere la formazione tecnica e l’aggiornamento professionale degli associati;

g)stabilire rapporti di collaborazione con le altre associazioni regionali e/o compartimentali e con le associazioni delle categorie con le quali gli spedizionieri doganali hanno interessi comuni o affini;

h)promuovere ogni iniziativa che si rivelasse utile agli interessi della categoria;

i)fornire ai soci assistenza di carattere generale nelle materie oggetto dell’attività professionale.


TITOLO II

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell’associazione:

a)gli spedizionieri doganali in possesso del titolo per l’iscrizione all’albo professionale istituito con Legge 22 dicembre 1960, n.1612;

b)i soggetti di cui al precedente punto a), che hanno ottenuto la concessione del trattamento di pensione ordinaria o per invalidità, previsto dalla vigente normativa;

c)il personale ausiliario degli spedizionieri doganali, di cui all’art. 45del T.U.L.D. (Testo Unico Legge Doganale).

Art. 5

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo regionale, controfirmata da due soci presentatori che risultino iscritti all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n.1612.

La domanda dev’essere corredata da:

a)i dati anagrafici dell’aspirante;

b)fotocopia della patente con validità illimitata o autocertificazione;

c)autocertificazione, per gli spedizionieri doganali che hanno già ottenuto il trattamento di pensione ordinaria o di invalidità;

d)dichiarazione dell’aspirante di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamenti dell’associazione;

L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo competente, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Il rigetto dev’essere motivato e l’aspirante non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione al collegio dei probiviri.

Il consiglio direttivo regionale, sentito il lodo del collegio dei probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà definitivamente in occasione della sua prima riunione.

Art. 6

I soci che svolgono l’attività in forma autonoma (anche se associati), sono tenuti al pagamento di:

a)una quota di ammissione pari al 50% della quota sociale annua in vigore;

b)una quota sociale annua;

c)un eventuale contributo straordinario.

La quota di ammissione e quella sociale saranno fissate dal consiglio direttivo, entro il 30 ottobre di ogni anno.Tuttavia, in particolari casi, tale scadenza può essere modificata.In mancanza di deliberazione si intendono confermate le quote dell’anno precedente.

Le quote ed il contributo possono essere versate dai soci anche in due rateazioni semestrali anticipate.

I soci di cui ai punti sub b) e sub c) dell’art. 4, sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e della quota sociale nella misura ridotta del 50%.

I soci si intendono impegnati per due anni e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni per lettera raccomandata entro il 31 (trentuno) luglio.

Coloro i quali presentano la domanda di ammissione nell’associazione dopo l’1 (uno) luglio dell’anno in corso, sono ammessi al pagamento della quota di ammissione e di quella sociale, nella misura ridotta del 50%.

La quota di ammissione e la quota sociale (o la loro prima rateizzazione) devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni, che però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all’art. 6;

b) morosità nei pagamenti delle quote sociali;

c) esclusioni deliberate dal consiglio direttivo regionale, con parere motivato da emettersi entro 60 giorni, in ordine a cause che ledano il decoro ed il prestigio della categoria, e per il compimento di atti in contrasto con gli scopi sociali;

d) perdita o revoca della patente di spedizioniere doganale con provvedimento non più suscettibile di ricorso.

L’esclusione di cui al precedente punto c) è deliberata dal consiglio direttivo regionale, anche a scrutinio segreto, con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica, presa visione della relazione del collegio dei probiviri che ha il compito di procedere alle indagini ed eventualmente di sentire l’interessato.

Art. 8

Il socio moroso è richiamato dal collegio dei revisori, su proposta del consiglio direttivo regionale, al pagamento delle quote arretrate entro il termine fissato dal richiamo stesso. Detto termine non può comunque essere inferiore ai giorni quindici.

L’inadempienza comporta la sospensione del socio dai diritti sociali e darà titolo al presidente di poter ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali.

Protraendosi l’inadempienza oltre quattro mesi, il socio moroso potrà essere escluso, avuto riguardo delle norme stabilite dal successivo art. 10.

Art. 9

I soci decaduti ai sensi del precedente art. 7, possono chiedere la riammissione quando siano venute a cessare le cause che ne hanno determinato la decadenza.

Sulla riammissione delibera il consiglio direttivo regionale, sentito il parere del collegio dei probiviri e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 10

L’esclusione dall’associazione viene deliberata dal consiglio direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, a carico dei soci che venissero a trovarsi nelle condizioni di interdetti o nei confronti dei quali fosse revocata la patente di spedizioniere doganale, ovvero radiati e/o cancellati dall’albo professionale, con provvedimenti non più suscettibili di ricorso.

Il consiglio direttivo può inoltre escludere quelli, fra i soci, che a suo insindacabile giudizio, si rendessero indegni di appartenere all’associazione.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto di due terzi dei consiglieri in carica, presa visione della relazione del collegio dei probiviri, udito un relatore e, se del caso, previo interrogatorio dell’interessato.

L’esclusione dovrà essere motivata e comunicata all’interessato.

Art. 11

Il socio, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell’associazione:

-L’assemblea

-il consiglio direttivo

-il collegio dei revisori

-il collegio dei probiviri

Art. 13

Le cariche sociali sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alla categoria, purché iscritte all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n.1612.Il segretario può anche non essere socio e la sua prestazione può essere retribuita.

Art. 14

L’assemblea nomina il presidente ed il segretario, ed ha il compito di:

a)esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissare direttive sull’attività dell’associazione;

b)eleggere i membri del consiglio direttivo regionale, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri e, ove necessario, ratificare le eventuali cooptazioni effettuate dagli organi dell’associazione;

c)deliberare sui resoconti morali e finanziari del consiglio direttivo e sui bilanci preventivi e consuntivi;

d)stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo e le modalità di composizione con votazioni qualificate di 2/3 dei soci presenti.

Art. 15

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo entro il primo quadrimestre, ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata del collegio dei revisori o di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto di tutti gli associati.La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta mediante invito personale diramato almeno 15 giorni prima di quello fissato.

L’invito deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo.L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’argomento da trattare:

-in prima convocazione, quando siano presenti, anche con delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

-trascorse due ore dall’ora fissata l’assemblea, se ordinaria, sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti (anche con delega), aventi diritto di voto;

-per l’assemblea straordinaria, invece, dovranno essere presenti almeno un terzo di tutti i soci, anche con delega, aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.Per lo scioglimento dell’associazione o per le modificazioni dello statuto, è necessario che all’assemblea siano presenti i tre quarti dei soci, anche con delega, ed il voto favorevole della maggioranza.

Art. 16

Non hanno diritto di voto né di parola, i soci che non siano in regola con la corresponsione delle quote sociali.

Non possono partecipare alle assemblee, coloro per i quali sia pendente giudizio ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

Art. 17

Il socio può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo all’assemblea.

Un socio può rappresentare non più di tre soci deleganti.

I soci componenti il consiglio direttivo, non possono votare né esercitare il loro diritto di rappresentanza nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 18

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.In caso di proposte, in merito al sistema di votazione, deve pronunciarsi sulla scelta l’assemblea medesima, a maggioranza di voti palesi tra i presenti.

Art. 19

L’associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo, composto da sette a quindici membri.

Nel consiglio direttivo devono essere rappresentati, almeno in una unità, tutti i capoluoghi di provincia, ovvero tutte le sezioni circoscrizionali (se attivate), della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Qualora tale condizione non dovesse essere soddisfatta per mancanza di candidati, il posto vacante verrà assegnato al primo candidato escluso.I rimanenti posti verranno assegnati secondo la graduatoria dei voti conseguiti.

Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri, a maggioranza di voti, un presidente, uno o più vice presidenti, un tesoriere ed eventuali altre cariche per determinate funzioni e provvede alla nomina del segretario.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio consecutivo.

Trascorso un ulteriore triennio divengono nuovamente rieleggibili.

Se nel corso del triennio vengono a mancare alcuni consiglieri, il consiglio direttivo procede alla loro sostituzione, secondo la graduatoria dei voti conseguiti; in mancanza della graduatoria, il consiglio provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.

Il consiglio direttivo ha facoltà, nel corso del suo mandato, di revocare e/o riassegnare le cariche all’interno dello stesso.Per poter esercitare tale facoltà è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.

Ove per dimissioni o per altri motivi, venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà provvedere, entro sessanta giorni, alla convocazione di una assemblea, affinché vengano eletti i componenti del nuovo consiglio direttivo che durerà in carica per un triennio.

Art. 20

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri dell’ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:

a) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’assemblea;

b) deliberare l’adesione, nominare e/o designare rappresentanti dell’associazione in tutti gli enti od organismi a carattere regionale e/o nazionale e/o internazionale in cui tale rappresentanza sia prevista;

c) attivare nella Regione, quando se ne ravvisi la necessità, sezioni con competenza circoscrizionale;

d) deliberare sui reclami dei soci;

e) convocare le assemblee;

f) preparare i bilanci preventivi e consuntivi;

g) deliberare, in caso di ricorso, sulle esclusioni e sulle riammissioni dei soci;

h) nominare commissioni per lo studio di determinati problemi;

i) deliberare sull’assunzione ed il licenziamento del personale dell’associazione stabilendone le mansioni ed il compenso;

j) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;

k) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati.

Il consiglio direttivo ha facoltà di chiamare di volta in volta per lo studio di determinati problemi uno o più esperti, scelti anche fra non soci, con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 21

Il consiglio direttivo è convocato dal proprio presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta del collegio dei revisori oppure del collegio dei probiviri.

Per la validità delle delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le delibere, da annotarsi in apposito libro, sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di consiglio; se un consigliere risultasse assente a più di tre riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario.

La convocazione può essere fatta mediante avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione telefonica nei casi d’urgenza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Il presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti e ne ha la rappresentanza in giudizio, convoca l’assemblea, convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive i verbali di tutte le riunioni sociali, emana le disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi dell’associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dal consiglio direttivo e dall’assemblea.

Tutte le di lui mansioni, in caso di impedimento o temporanea mancanza, spettano in successione al vice presidente più anziano, indi ai successivi vice presidenti (se nominati), altrimenti al consigliere più anziano.

Il riferimento all’anzianità va inteso come anzianità professionale.

Art. 22

Il collegio dei revisori è formato da quattro membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, ed uno supplente.

I revisori sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.

Trascorso un ulteriore triennio divengono nuovamente rieleggibili.

I revisori effettivi possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Essi controllano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea con relazione scritta.

Art. 23

Il collegio dei probiviri è composto da quattro membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, ed uno supplente.

Essi sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.

Trascorso un ulteriore triennio divengono nuovamente rieleggibili.

È prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

I procedimenti presentati al collegio dei probiviri devono essere esitati entro 30 (trenta) giorni.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24

Il patrimonio sociale è formato dai beni immobili e mobili, da lasciti e donazioni comunque vengano in possesso dell’associazione, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, nonché da contributi erogati in via ordinaria da enti o privati o da altri soggetti.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Qualora gli introiti dell’associazione si rivelassero insufficienti autonomamente a coprire le spese per più di un esercizio finanziario, il presidente, o chi per esso, dovrà convocare immediatamente l’assemblea per stabilire i mezzi con i quali far fronte al sopravvenuto fabbisogno finanziario o per deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Art. 25

L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.Il consiglio direttivo redigerà entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo e quello preventivo, per la loro presentazione all’assemblea generale ordinaria.

CONTROVERSIE TRA I SOCI

Art. 26

Le controversie tra i soci e tra i soci e l’associazione, in dipendenza del rapporto associativo, saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente dal collegio dei probiviri.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 28

Per l’esecuzione del presente statuto, il consiglio direttivo potrà, in qualunque momento, redigere uno o più regolamenti, da presentare all’assemblea generale per la loro approvazione.

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento ai principi generali stabiliti dallo Statuto ANASPED, quando applicabile, ed alle disposizioni di legge in materia.

F.to Gianfranco LORENZONI

F.to Paola CLARICH, Notaio